Regolamento
Approvato il 31 dicembre 2002 , con integrazioni e modifiche approvate il 27 Gennaio 2003 ed il 17 Febbraio 2003.
Indice
Articolo 1 - Componenti del Panathlon International
Articolo 2 - Costituzione dei Club
Articolo 3 - Statuto del Club
Articolo 4 - Diritti e doveri del Club
Articolo 5 - Organi del Club
Articolo 6 - Sanzioni
Articolo 7 - Soci di Club
Articolo 8 - Qualifiche onorarie nei Club
Articolo 9 - Deroghe ed incentivi
Articolo 10 - Trasferimenti
Articolo 11 - Impedimenti e dimissioni
Articolo 12 - Provvedimenti a carico del socio
Articolo 13 - Assemblea Generale del P.I.
Articolo 14 - Requisiti per le cariche sociali
Articolo 15 - Incompatibilità
Articolo 16 - Durata delle cariche - Rinnovo
Articolo 17 - Vacanze e sostituzioni
Articolo 18 - Consiglio Centrale del P.I.
Articolo 19 - Comitato di Presidenza
Articolo 20 - Presidente Internazionale
Articolo 21 - Vicepresidenti
Articolo 22 - Qualifiche onorarie del P.I.
Articolo 23 - Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile
Articolo 24 - Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria
Articolo 25 - Provvedimenti a carico di componenti degli organi centrali
Articolo 26 - Sistema di garanzie e procedure
Articolo 27 - Distretti del P.I.
Articolo 28 - Governatori dei Distretti
Articolo 29 - Assemblee e Congressi Distrettuali
Articolo 30 - Multidistretto
Articolo 31 - Delegati del P.I.
Articolo 32 - Segretario Generale
Articolo 33 - Tesoriere del P.I.
Articolo 34 - Organo ufficiale del P.I.
Articolo 35 - Categorie Sportive
Articolo 36 - Lingua
Articolo 37 - Entrata in vigore delle deliberazioni
Articolo 38 - Entrata in vigore del Regolamento
Articolo 1 - Componenti del Panathlon International [indice]
1. Componenti del Panathlon International (P.I.) sono i singoli club.
2. Il Comitato di Presidenza definisce le circoscrizioni amministrative territoriali, previste dalla legislazione dello Stato interessato, nel cui ambito possono costituirsi i club.
3. In funzione della dimensione territoriale e della densità demografica di ogni circoscrizione possono sorgere anche più club, su autorizzazione del Comitato di Presidenza, sentito il parere del Governatore, e del o degli altri club già esistenti nella circoscrizione interessata.
Articolo 2 - Costituzione dei Club [indice]
1. Per la costituzione di un club, è necessaria l’iniziativa di almeno dodici persone (i "Promotori") che rappresentino non meno di sette discipline tra quelle previste nell’allegato del presente regolamento.
2. La proposta è formulata dai promotori stessi o da altro club, e dev’essere corredata dai curricula degli interessati e dalla denominazione del nuovo club, contenente un toponimo distintivo geografico che identifichi il territorio.
3. In caso di esistenza di più club nella medesima circoscrizione, la proposta deve essere munita dell’adesione degli altri club. Essa è indirizzata al Governatore del distretto competente (o, sussistendo i presupposti di cui ad art.21 dello statuto, al delegato di zona).
4. Il Governatore verifica la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, ed entro venti giorni trasmette gli atti, unitamente al suo parere motivato, alla Segreteria Generale.
5. Il Segretario Generale, verificata la ricorrenza dei presupposti statutari, la regolarità e completezza della documentazione ricevuta, trasmette gli atti al Presidente Internazionale, il quale tenuto conto del parere del Governatore, autorizza per iscritto la costituzione del club, dandone tempestiva comunicazione al Governatore.
6. Il Governatore trasmette l’autorizzazione al rappresentante dei Promotori o del club proponente, il quale organizza una riunione in forma solenne per dar luogo alla nascita del club. Alla riunione devono partecipare tutti i Promotori, deve essere invitato il Governatore competente, nonché i Presidenti degli altri club della stessa circoscrizione, se esistenti. Nella riunione il Governatore consegna ai Promotori, che divengono soci fondatori, il distintivo, lo statuto ed il regolamento del P.I., nonché ogni opportuna documentazione panathletica; controfirma l’atto di fondazione del club e lo consegna al nuovo presidente.
7. Il segretario del club costituito invia alla Segreteria Generale la relazione della riunione e la copia dell’atto di costituzione; la Segreteria, verificata la regolarità degli adempimenti e degli atti, provvede all’iscrizione del nuovo club nell’elenco generale.
8. Nel caso in cui sportivi residenti o domiciliati in diverse circoscrizioni abbiano costituito un unico club, con competenza territoriale intercircoscrizionale, e successivamente venga autorizzata, su richiesta dei soci residenti in una delle due circoscrizioni, la suddivisione del club in due club, ciascuno con competenza sul rispettivo territorio circoscrizionale:
a) a ciascun club viene attribuita la denominazione distintiva della rispettiva circoscrizione;
b) al club istituito a seguito della scissione viene attribuita la medesima data di anzianità del club intercircoscrizionale originario;
c) il club operante nella circoscrizione nella quale aveva sede il club originario conserva il numero primitivo;
d) il club operante nell’altra circoscrizione assume lo stesso numero con dizione "bis".
9. Il Club di nuova costituzione verserà solo il 50% della quota dovuta per i primi due semestri.
10. Nell''''''''eventualità che un club, con giustificate ragioni, intendesse sostituire o cambiare la propria denominazione dovrà farne richiesta, indicando la nuova denominazione contenente un toponimo distintivo geografico che identifichi il territorio, previo parere favorevole del Governatore, alla Segreteria Generale la quale provvederà a trasmetterlo al Consiglio Centrale per la ratifica.
Articolo 3 - Statuto del Club [indice]
1. Ogni club è retto da un proprio statuto, i cui principi fondamentali, tra cui le finalità, l’ordinamento ed i diritti e doveri dei soci, debbono essere coerenti con lo statuto del P.I. e con lo statuto-tipo emanato dal Consiglio Centrale.
Lo statuto è reso esecutivo dal Comitato di Presidenza. Allo Statuto sono allegate la "Carta del Panathleta" e la "Carta del Fair Play" approvate dal Consiglio Centrale.
2. Lo statuto del club deve inoltre fare menzione degli adempimenti ed obblighi di cui ad artt.4.4, 4.5 e 4.6 dello statuto del P.I.. Può inoltre essere integrato con disposizioni riferite alla situazione territoriale, ed a caratteristiche specifiche del club.
3. L’adozione dello statuto e le eventuali modifiche allo stesso sono deliberate dall’assemblea straordinaria del club, con la presenza della metà più uno dei soci ed a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Entro il termine perentorio di dodici mesi, dal ricevimento del nuovo statuto-tipo emanato dal Consiglio Centrale, o dalle sue modifiche, il club adegua il proprio statuto. Le deliberazioni di adeguamento o di modifica sono rese esecutive dal Comitato di Presidenza, non appena verificata la loro coerenza con i principi dello statuto.
5. L’adozione di regolamenti relativi a specifiche attività od iniziative del club e le eventuali modifiche agli stessi sono deliberate dall’assemblea straordinaria del club a maggioranza assoluta dei presenti e dei votanti.
Articolo 4 - Diritti e doveri del Club [indice]
1. I club, in conformità alle norme dello statuto del P.I. e del presente regolamento, hanno diritto di:
a) partecipare alle assemblee generali, nonché alle assemblee dei rispettivi distretti;
b) partecipare ai congressi internazionali, interdistrettuali e distrettuali alle condizioni stabilite dall’organizzazione;
c) realizzare manifestazioni, convegni, dibattiti ed ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità statutarie;
d) fare uso dello stemma panathletico.
2. E’ vietata qualsiasi utilizzazione dello stemma per fini personali e commerciali.
3. I club sono tenuti, in osservanza degli obblighi di cui ad art.4.7,lett.c) dello statuto del P.I., a versare la quota annuale dovuta per l’affiliazione al P.I., nella misura deliberata. Il pagamento va effettuato quanto a metà entro il 28 febbraio, e quanto all’altra metà entro il 31 luglio di ciascun anno.
4. I club non in regola con il pagamento della quota di affiliazione annuale al P.I. non hanno diritto di voto nelle assemblee generali e distrettuali e, in caso di morosità persistente, subiscono le ulteriori sanzioni previste dallo statuto e dal regolamento.
5. E’ sospeso l’invio della Rivista e delle pubblicazioni del P.I. ai club in mora di oltre 6 mesi nel versamento della quota di affiliazione. L’invio viene ripreso solo dopo l’avvenuta sanatoria della morosità.
Articolo 5 - Organi del Club [indice]
1. Lo statuto del club deve prevedere i seguenti organi:
a) l’Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
b) il Presidente del club;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio di Controllo Amministrativo e Contabile;
e) il Collegio Arbitrale.
2. Nello statuto sono definite le modalità di convocazione e le condizioni di validità dell’assemblea, le procedure per
le votazioni e per l’elezione degli Organi, il numero dei componenti del Consiglio direttivo e dei Collegi con le
rispettive competenze, nonché le procedure per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento del club.
3. Ai sensi dell’art.27.2 dello statuto del P.I.:
a) la carica di Consigliere, ed ogni altra carica di club ha durata biennale, decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo, ed è rinnovabile;
b) la carica di Presidente di club ha durata biennale, ed è consentita la rielezione per una sola volta consecutiva.
Eventuali elezioni successive consecutive sono valide se deliberate con almeno i 3/4 dei voti validamente espressi dall’assemblea di club, computando tra i voti validi anche le schede bianche.
4. Il rinnovo delle cariche deve avvenire entro il quarto trimestre dell’anno di scadenza del biennio, e i nuovi Organi eletti entrano in carica il 1° gennaio successivo. E’ facoltà dei club indire un’apposita riunione, anche non conviviale, avente per oggetto il rinnovo delle cariche.
Articolo 6 - Sanzioni [indice]
1. In caso di grave inosservanza da parte di un club degli obblighi statutari e regolamentari, così come in caso di ritardato versamento per oltre sei mesi della quota annuale di affiliazione nel P.I., o del contributo distrettuale di cui ad art.26.10 del presente regolamento, il Governatore del distretto sollecita per iscritto il Presidente del club affinché provveda immediatamente ad eliminare ogni inosservanza degli obblighi statutari e regolamentari.
Decorsi trenta giorni senza che sia avvenuta la regolarizzazione, il Governatore invia al Presidente del club formale diffida scritta, concedendogli trenta giorni di tempo per la regolarizzazione.
Decorso infruttuosamente anche tale termine, il Governatore adotta, a seconda della gravità della fattispecie, uno dei seguenti provvedimenti:
a) deplorazione, con invito al club perché entro trenta giorni provveda agli adempimenti dovuti;
b) scioglimento del Consiglio direttivo e gestione straordinaria, personalmente o tramite proprio delegato, preferibilmente scelto tra i soci del club, allo scopo di ristabilire le condizioni per il normale funzionamento del club;
2. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio direttivo può essere adottato d’ufficio dal Presidente Internazionale su segnalazione della Segreteria Generale, sentito il Governatore;
3. Nell’esercizio delle funzioni predette, il Governatore o il Delegato possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione con facoltà di avvalersi di collaboratori preferibilmente scelti tra i soci del Club medesimo.
4. Nel termine di tre mesi, eccezionalmente prorogabile di altri tre mesi, il Governatore o il Delegato convocano l’Assemblea per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. In pendenza di una delle procedure di cui sopra a carico del club, questo è escluso dal voto nelle assemblee generali sino alla decisione definitiva. Anche in caso di decisione favorevole, il club non ha diritto di recuperare il voto da cui era stato escluso.
Articolo 7 - Soci di Club [indice]
1. Possono entrare a far parte di un club solo le persone aventi i requisiti stabiliti dall’art.5 dello statuto del P.I., che rappresentino le categorie sportive previste nell’allegato al presente regolamento.
2. L’elenco delle categorie predette può essere aggiornato dal Consiglio Centrale, il quale può anche istituire, per sport aventi larga diffusione, la suddivisione in sottocategorie.
3. Per ciascuna categoria non possono essere nominati più di dieci rappresentanti. In casi particolari, il Presidente del P.I. può consentirne l’aumento con provvedimento motivato.
4. La proposta di ammissione deve essere presentata da almeno due soci del club, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3 del presente articolo, e deve essere corredata dal curriculum completo dell’aspirante.
5. Il Consiglio direttivo del club istituisce permanentemente un’apposita commissione, costituita da almeno tre soci di prestigio ed esperienza, avente lo scopo di assumere informazioni ed effettuare l’istruttoria circa l’ammissibilità dell’aspirante al club. Tale commissione ha la medesima durata del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.
6. La commissione riferisce gli esiti dell’istruttoria, con parere consultivo, al Consiglio direttivo. Il Consiglio in apposita riunione provvede sulla proposta di ammissione e decide - deliberando a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio - l’ammissione. La procedura si svolge riservatamente, senza che l’aspirante possa venire a conoscenza delle motivazioni della decisione.
7. A sensi dell’art.5.3 dello statuto, il nuovo socio deve accettare i principi, le finalità e gli impegni del P.I., e viene ammesso nel club in forma solenne. La medesima forma si osserva per la variazione di categoria del socio.
8. Il socio di un club ha diritto di partecipare alla riunione conviviale di un altro club, corrispondendone il costo.
Articolo 8 - Qualifiche onorarie nei Club [indice]
1. I club possono nominare un Presidente onorario, scelto tra i panathleti che abbiano reso servizi eccezionali alla causa del club. Possono, altresì, nominare soci onorari panathleti che abbiano reso eminenti servizi alla causa dello sport e del fair play.
2. La nomina a Presidente e a socio onorario è deliberata dall’assemblea dei soci del club, con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
3. Sono a carico del club le quote annuali di affiliazione del Presidente onorario e dei soci onorari del club.
Articolo 9 - Deroghe ed incentivi [indice]
1. I club recepiscono nel proprio statuto le norme di cui all’art.6.3 e 6.4 dello statuto del P.I. relative ai soci che hanno compiuto 65 anni di età, ed a quelli che hanno compiuto gli 80 anni ed hanno maturato almeno 15 anni di anzianità nel Panathlon.
2. Gli statuti dei club devono prevedere incentivi ed agevolazioni per l’ammissione di soci tra i 18 ed i 30 anni di età.
3. I club possono presentare agli Organi Centrali del P.I. progetti finalizzati allo sviluppo della partecipazione dei soci di cui al punto 2. comportanti l’aumento del numero complessivo dei soci del club, anche al fine di un loro parziale o totale finanziamento diretto o indiretto.
Articolo 10 - Trasferimenti [indice]
1. Su richiesta del socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in altro territorio, il club di appartenenza ne segnala il nominativo alla Segreteria Generale ed al club competente per territorio.
2. Il nuovo club è tenuto a registrare entro 30 giorni il socio, anche in soprannumero rispetto alla categoria interessata.
3. In caso di inottemperanza, la Segreteria Generale provvede alla registrazione di ufficio, dandone comunicazione al Governatore del distretto di appartenenza del club di cui al punto 2, per l’attuazione delle iniziative necessarie al rispetto dello spirito panathletico e delle norme regolamentari.
4. Il socio che intende trasferirsi in altro club della medesima circoscrizione deve chiedere, per iscritto, nulla osta al trasferimento al club di appartenenza. Nel caso di mancato rilascio del nulla osta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Segreteria Generale provvede alla registrazione di ufficio dandone comunicazione al Governatore del distretto di appartenenza del club di cui al punto 2 per l’attuazione delle iniziative necessarie al rispetto dello spirito panathletico e delle norme regolamentari.
5. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere giustificato da gravi motivi, comunicato per iscritto all’interessato e per conoscenza al Governatore. L’interessato può ricorrere, entro i dieci giorni successivi dal ricevimento del provvedimento al Collegio Arbitrale del club, per ottenere l’annullamento del provvedimento. Il Collegio Arbitrale decide entro trenta giorni comunicando alle parti interessate e per conoscenza al Governatore, nei dieci giorni successivi, il testo integrale della decisione per iscritto.
6. Avverso la decisione del Collegio Arbitrale del club, il soggetto interessato può, entro trenta giorni, ricorrere al Collegio Arbitrale distrettuale e successivamente al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria negli stessi termini.
7. La quota semestrale per i soci trasferiti da un club all’altro, dovrà essere versata dal club presso il quale il socio risulta iscritto alla data di scadenza del termine utile per il versamento della quota stessa.
Articolo 11 - Impedimenti e dimissioni [indice]
1. Impedimenti.
1.1 Il socio che per ragioni di salute o di lavoro sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino a 1 anno, rinnovandolo sino ad un massimo di 2 anni complessivi.
1.2 Il Presidente, sentito il Consiglio, esonera il socio da ogni onere finanziario verso il club e attività sociale per il periodo richiesto. Al termine il socio, salvo richiesta e ottenimento di rinnovo dell’esonero, rientra automaticamente a far parte del club.
2. Dimissioni.
2.1 Il socio che intenda dimettersi, presenta lettera di dimissioni al Presidente del club, motivandole sinteticamente.
2.2 Il Presidente, nella prima riunione utile del Consiglio direttivo, sottopone le dimissioni del socio al Consiglio, il quale delibera, a maggioranza semplice, l’accettazione o meno.
2.3 In caso di accettazione, essa viene comunicata dal Segretario del club all’interessato e per conoscenza alla Segreteria Generale del P.I.; le dimissioni decorrono ad ogni effetto dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data di accettazione da parte del Consiglio direttivo. Il socio è tenuto al versamento della quota dovuta sino alla fine del semestre di competenza
2.4 In caso di mancata accettazione delle dimissioni, la delibera viene comunicata verbalmente dal Presidente all’interessato, il quale viene invitato a ritirarle. Se questi insiste anche solo verbalmente con il Presidente, le dimissioni devono venire accettate.
2.5 Il socio che intenda rientrare nel club, deve fare domanda scritta di riammissione, presentandola al Segretario del club. Il Consiglio direttivo, constatato che dopo le dimissioni non sono maturate ragioni ostative, riammette il socio nel club.
Articolo 12 - Provvedimenti a carico del socio [indice]
1. Nei confronti del socio inadempiente o responsabile di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravità del fatto contestato, il Consiglio direttivo del club adotta le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) sospensione dall’attività sociale fino ad un anno;
c) decadenza;
d) radiazione.
2. L’adozione dei provvedimenti suindicati deve essere preceduta dall’espletamento della seguente procedura.
Il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari.
Nel caso in cui il socio non giustifichi tale comportamento, entro i successivi quindici giorni, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, invitandolo all’ottemperanza di tali obblighi. Trascorsi trenta giorni senza che il socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio direttivo nella prima riunione utile.
3. Il Consiglio direttivo, accertata l’esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, adotta la sanzione del caso.
Il Presidente comunica per iscritto il provvedimento al socio nei successivi dieci giorni.
4. Per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio direttivo.
5. I provvedimenti relativi ai nominativi dei soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del club entro quindici giorni, al Governatore del distretto ed alla Segreteria Generale del P.I..
La Segreteria Generale del P.I. provvede alle annotazioni conseguenti.
6. I soci dichiarati decaduti o radiati di un club non possono essere riammessi. Pertanto i soci decaduti o radiati di un club non possono essere ammessi in altro club.
Articolo 13 - Assemblea Generale del P.I. [indice]
1. L’assemblea generale, di cui ad art.10 dello statuto, è convocata dal Consiglio Centrale, di norma nella località sede del P.I.
2. Il Consiglio Centrale nomina la commissione per la verifica dei poteri, composta di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, per il controllo della legittimazione dei votanti, della validità delle deleghe e l’ammissione alle votazioni. La Commissione rilascia la scheda d’ammissione al voto.
3. L’assemblea è presieduta dal Presidente del P.I., fatta eccezione per le sessioni elettive, qualora egli sia candidato ad una carica. In tal caso, l’assemblea nomina, in apertura dei lavori, per alzata di mano e a maggioranza semplice, il Presidente scegliendolo tra i non candidati.
4. L’assemblea nomina altresì, con le stesse modalità, tra i suoi componenti e tra i non candidati, in caso di sessioni elettive:
a) un Vicepresidente ed un Segretario;
b) la commissione di scrutinio, composta da cinque membri, per il controllo della validità dei voti e dei risultati elettorali.
5. Hanno diritto di voto i club in regola con il pagamento delle quote di affiliazione al P.I.. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, si considerano in regola con gli adempimenti finanziari, di cui ad art.4.3 del presente regolamento, i club che avranno versato le somme corrispondenti al numero dei soci in carico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’assemblea, se essa si svolge nel corso del 1° semestre dell’anno, e alla data del 30 giugno dell’anno in corso, se essa si svolge nel 2° semestre dell’anno. Alle operazioni di scrutinio ha diritto di assistere una rappresentanza degli elettori, costituita da due elettori per ciascuna area continentale. Tale rappresentanza sarà designata dai Governatori delle rispettive aree all’assemblea generale contemporaneamente alla nomina assembleare della commissione di scrutinio.
6. Hanno diritto di partecipazione e d’intervento i Dirigenti del P.I., i componenti del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile e i componenti del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del Panathlon International.
7. Ogni club è rappresentato in assemblea generale dal proprio Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo delega a rappresentare il club un componente del Consiglio stesso.
8. Un club può delegare un altro club. Le deleghe sono consentite nei seguenti limiti:
a) non più di una delega da parte di club aventi sede nello Stato in cui si tiene l’assemblea;
b) non più di cinque deleghe da parte di club aventi sede in un altro Stato, ma nello stesso continente;
c) non più di dieci deleghe da parte di club aventi sede in continente diverso, o a distanza superiore in linea d’aria a 5000 km.
9. Negli Stati in cui esistano più distretti, la delega deve essere attribuita ad un club del distretto di appartenenza del club delegante.
10. Nel caso in cui nessun club del distretto sia in grado di partecipare, direttamente o per delega ad altro club del distretto stesso, il Consiglio Centrale può, con provvedimento motivato, consentire che le deleghe vengano conferite al Governatore del distretto di appartenenza.
Articolo 14 - Requisiti per le cariche sociali [indice]
1. In conformità a quanto stabilito dall’art.25 dello statuto, il candidato alla carica di Presidente del P.I. deve avere ricoperto la carica di componente del Consiglio Centrale, ovvero di Governatore, ovvero di Presidente di club, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a otto anni.
2. Il candidato alla carica di componente del Consiglio Centrale o di Governatore deve avere ricoperto la carica di Presidente di club, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a sei anni.
3. I componenti del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile sono eletti tra panathleti, preferibilmente di differente nazionalità, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a sei anni, e con specifica professionalità ed esperienza in materia di controllo amministrativo contabile.
4. I componenti del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria sono eletti tra panathleti, preferibilmente di differente nazionalità, tutti di grande prestigio morale e di alta competenza giuridica, con anzianità di appartenenza al Panathlon non inferiore a sei anni.
5. Non è eleggibile ad alcuna carica elettiva centrale, né a quella di Presidente di multidistretto, di Governatore, o di Presidente di club, il panathleta che alla data di entrata in carica, abbia già compiuto l’ottantesimo anno di età.
Articolo 15 - Incompatibilità [indice]
1. In conformità a quanto stabilito dall’art.26 dello statuto, esiste incompatibilità assoluta tra ogni carica centrale e periferica e tra ogni altra carica che non sia onoraria, fatta eccezione per i cumuli espressamente previsti dallo statuto.
2. In caso di incompatibilità, l’interessato deve optare entro dieci giorni per una delle cariche, con dichiarazione scritta spedita o presentata nel termine predetto, all’organo cui attiene la carica precedentemente ricoperta.
3. In difetto di opzione, l’assunzione della nuova carica comporta la decadenza di diritto da quella precedentemente ricoperta.
4. La decadenza è dichiarata dal Comitato di Presidenza.
5. In caso di contestazione, l’interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio Arbitrale decide entro quaranta giorni dalla ricezione del reclamo.
Articolo 16 - Durata delle cariche - Rinnovo [indice]
1. Le cariche degli organi centrali, quella di Presidente di multidistretto e quella di Governatore, hanno durata quadriennale. E’ consentita la rielezione una sola volta consecutiva.
La data di decorrenza del quadriennio di durata della carica è quella della immissione nell’esercizio delle funzioni, a seguito dell’assemblea elettiva quadriennale. L’eventuale avvicendamento nella carica durante il quadriennio, non comporta proroga della scadenza del quadriennio stesso.
2. L’elezione dei componenti gli organi centrali deve avvenire entro il mese di giugno di ciascun quadriennio.
Articolo 17 - Vacanze e sostituzioni [indice]
1. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente Internazionale, il primo Vicepresidente ne assume provvisoriamente le funzioni.
2. Entro sei mesi dalla vacanza, il Consiglio Centrale convoca l’assemblea generale straordinaria per l’elezione del Presidente.
3. Qualora, durante il quadriennio, si verifichi la vacanza di uno o più Consiglieri, fino alla metà degli eletti, il Consiglio Centrale provvede alla surroga nell’ordine di votazione dei candidati non eletti, espressi dalle aree continentali che avevano designato i Consiglieri da surrogare. Nel caso di impossibilità di applicazione del suddetto criterio, subentrano i candidati non eletti che avevano riscosso il maggior numero di suffragi nella votazione generale.
4. Qualora, durante il quadriennio, sia venuta a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente, o in caso di sua vacanza, un Vicepresidente, o in caso di vacanza dei medesimi, il Consigliere Centrale più anziano nella carica, convoca l’assemblea generale straordinaria entro quattro mesi, per l’elezione dei nuovi Consiglieri secondo le procedure di cui ad art.10 dello statuto.
5. In caso di vacanza della carica di un Governatore di distretto, il Presidente del P.I. convoca entro due mesi l’assemblea distrettuale, con le modalità di cui all’art.22 dello statuto, per provvedere all’elezione del nuovo Governatore. L’assemblea è presieduta dal Presidente Internazionale o da un suo delegato.
Articolo 18 - Consiglio Centrale del P.I. [indice]
1. Il Consiglio Centrale del P.I. esercita tutte le funzioni di cui all’art.13 dello statuto.
2. Il Consiglio inoltre:
a) indice l’assemblea ordinaria e straordinaria ed il congresso del P.I.;
b) elegge, tra i suoi componenti, il primo ed il secondo Vicepresidente;
c) provvede alle surroghe di Consiglieri Centrali di sua competenza;
d) assegna deleghe specifiche ai componenti del Consiglio Centrale ed eventualmente a Dirigenti del P.I.;
e) può avvalersi di consulenti qualora siano richieste specifiche competenze professionali;
f) determina l’oggetto, i compiti, la composizione e la durata delle Commissioni di cui ad art.13.2,lett.h) dello statuto;
g) forma ed aggiorna l’elenco delle categorie sportive ed autorizza, per sport aventi larga diffusione, la suddivisione in sottocategorie;
h) emana lo statuto-tipo di club;
i) delibera gli ambiti territoriali dei distretti, nonché la suddivisione o la revisione dell’area di un distretto;
j) emana il regolamento-tipo distrettuale e del multidistretto;
k) definisce i temi e le azioni del P.I. e assicura armonia e coordinamento di iniziative a tutti i livelli.
3. Ai sensi dell’art.13.4 dello statuto, il Consiglio Centrale può invitare alle proprie riunioni il Presidente del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria o altro membro da lui delegato, quando vengono trattati argomenti rientranti nelle competenze di detto organo.
Articolo 19 - Comitato di Presidenza [indice]
1. Il Comitato di Presidenza del P.I. esercita tutte le funzioni di cui all’art.14 dello statuto nonché a) quelle relative alle assunzioni di deliberazioni d’urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Centrale come previsto nell’art.13.2,lett.c) dello statuto;
b) la definizione delle circoscrizioni amministrative territoriali previste dalla legislazione dello Stato interessato, nel cui ambito possono costituirsi i club;
c) autorizza, in funzione della dimensione territoriale e della densità demografica, la creazione di uno o più club nella stessa circoscrizione;
2. In caso di impedimento di un componente del Comitato di Presidenza, il Presidente designa un Consigliere Centrale ad intervenire in sua sostituzione alla seduta del Comitato stesso.
3. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente può, in ogni caso, invitare a partecipare alla riunione del Comitato, a titolo consultivo, uno o più Consiglieri Centrali, nonché i rappresentanti di altri Organi Centrali quando si trattano argomenti rientranti nelle materie di rispettiva competenza.
Articolo 20 - Presidente Internazionale [indice]
1. Il Presidente Internazionale è il legale rappresentante del P.I. ed esercita, con le modalità di cui al presente regolamento, tutte le funzioni stabilite dall’art.15 dello statuto.
2. In tale qualità, il Presidente Internazionale rappresenta il P.I. davanti agli stati, alle pubbliche amministrazioni ed ai mezzi di informazione, nonché alle autorità locali, ferme le specifiche competenze dei Presidenti del multidistretto, dei Governatori e dei Presidenti di club.
3. Il Presidente Internazionale inoltre:
a) convoca l''''''''assemblea generale in attuazione delle deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza ai sensi dell''''''''art.14.2,lett.c dello statuto e la presiede, fatta eccezione per le sessioni elettive qualora sia candidato ad una carica;
b) indice, convoca e presiede, personalmente o tramite un suo delegato, la seduta costitutiva del multidistretto;
c) indice, convoca e presiede, personalmente o tramite suo delegato, l’assemblea straordinaria del distretto qualora sopraggiungesse la vacanza del Governatore ai sensi dell’art.17.5 del presente regolamento;
d) indice, convoca e presiede, personalmente o tramite il componente del Consiglio Centrale delegato, l''''''''assemblea straordinaria del distretto nel caso di reiterata inosservanza, del distretto o del Governatore ai doveri richiamati nell''''''''art.22.3 dello statuto;
e) su delibera assunta dal Comitato di Presidenza convoca e presiede, personalmente o tramite il componente del Consiglio Centrale delegato, l''''''''assemblea straordinaria del distretto nel caso in cui il Governatore dimissionario non abbia provveduto a convocare detta assemblea, ai sensi dell''''''''art.20.3 dello Statuto, entro giorni trenta dalla comunicazione delle proprie dimissioni;
f) concerta ed attua con i componenti del Consiglio Centrale un piano articolato di visite ai consigli direttivi dei club di ogni continente, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;
g) propone al Consiglio Centrale la nomina del Segretario Generale, sovrintende all’attività della Segreteria Generale e ne riferisce al Consiglio Centrale;
h) propone al Consiglio Centrale la nomina del Tesoriere;
i) propone al Consiglio Centrale la nomina del direttore delle pubblicazioni culturali e quella dell''''''''addetto stampa;
j) esercita il potere sostitutivo nel caso previsto dall’art.6.2 del presente regolamento;
k) stipula, proroga, modifica o risolve i contratti di lavoro di cui ad art.31.2 dello statuto, secondo la normativa territorialmente applicabile.
Articolo 21 - Vicepresidenti [indice]
1. Scaduto il termine per le opzioni di cui all’art.15 del presente regolamento, il Consiglio Centrale elegge tra i suoi componenti il primo ed il secondo Vicepresidente.
2. Il primo Vicepresidente sostituisce il Presidente Internazionale in caso di sua assenza o impedimento. In caso di vacanza della carica di Presidente Internazionale, il primo Vicepresidente ne assume le funzioni provvisorie, ai sensi dell’art.17 del presente regolamento.
3. I Vicepresidenti sono componenti di diritto del Comitato di Presidenza.
Articolo 22 - Qualifiche onorarie del P.I. [indice]
1. Il Consiglio Centrale delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta o le proposte di nomina dei membri d’onore del P.I.
2. L’assemblea delibera in seduta ordinaria con la maggioranza prevista dall’art.10.5 dello statuto.
3. La comunicazione della proposta dovrà essere comunicata ai club, anche con mezzi elettronici, almeno quarantacinque giorni prima della data dell’assemblea.
Articolo 23 - Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile [indice]
1. La seduta costitutiva del Collegio è convocata e presieduta dal Presidente Internazionale o da un suo delegato assistito dal Segretario Generale.
2. L''''''''elezione del Presidente e dell''''''''eventuale vicepresidente avviene a maggioranza semplice dei componenti il Collegio.
3. Le successive sedute del Collegio possono svolgersi anche in via telematica o in teleconferenza.
4. Il quorum di validità delle riunioni del Collegio è di due terzi degli aventi diritto al voto. Nel caso di impedimento provvisorio dei componenti effettivi il Presidente, o chi lo sostituisce, ha facoltà di convocare, a propria discrezione, i componenti supplenti sino al raggiungimento del quorum.
5. Nel caso di vacanza di uno o più componenti effettivi, o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono surrogati di diritto dai componenti supplenti secondo l''''''''ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione.
La surroga è dichiarata dal presidente del Collegio o da chi lo sostituisce, nella prima seduta successiva al verificarsi dell''''''''evento ed ha effetto immediato.
6. Per l’espletamento delle sue funzioni, il Collegio ha diritto d’accesso agli atti e ai documenti contabili del Panathlon International.
7. Il Collegio oltre ad esprimere, su richiesta degli Organi Centrali, pareri consultivi in materia amministrativa, può esprimere rilievi e suggerimenti volti a conseguire la migliore efficienza ed economicità di gestione dell''''''''associazione.
8. La sede del Collegio è presso la Segreteria Generale del P.I..
Articolo 24 - Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria [indice]
1. La seduta costitutiva del Collegio è convocata e presieduta dal Presidente Internazionale o da un suo delegato assistito dal Segretario Generale.
2. L''''''''elezione del Presidente e dell''''''''eventuale vicepresidente avviene a maggioranza semplice dei componenti il Collegio.
3. Le successive sedute del Collegio possono svolgersi anche in via telematica o in teleconferenza.
4. Il quorum di validità delle riunioni del Collegio è di due terzi degli aventi diritto al voto. Nel caso di impedimento provvisorio dei componenti effettivi il Presidente, o chi lo sostituisce ha facoltà di convocare, a propria discrezione, i componenti supplenti sino al raggiungimento del quorum.
5. Nel caso di vacanza di uno o più componenti effettivi, o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono surrogati di diritto dai componenti supplenti secondo l''''''''ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione.
La surroga è dichiarata dal presidente del Collegio o da chi lo sostituisce, nella prima seduta successiva al verificarsi dell''''''''evento ed ha effetto immediato.
6. Per l’espletamento delle sue funzioni, il Collegio ha diritto d’accesso agli atti dei procedimenti di contenzioso del Panathlon International.
7. Il Collegio può deliberare l’adozione di norme interne di procedura.
8. Per l’istruttoria dei casi sottoposti al giudizio del Collegio, il Presidente dello stesso designa un relatore tra i componenti effettivi.
9. Ai sensi dell’art.18 del regolamento, il Presidente del Collegio può essere invitato, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Centrale, quando vengano trattati argomenti rientranti nelle competenze del Collegio stesso.
10. La sede del Collegio è presso la Segreteria Generale del P.I..
Articolo 25 - Provvedimenti a carico di componenti degli organi centrali. [indice]
1. In caso di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi statutari o regolamentari da parte di un componente degli Organi Centrali, il Presidente dell’organo di appartenenza contesta per iscritto la violazione all’interessato, assegnandogli un termine di giorni trenta per le contro deduzioni.
2. Nel caso entro il termine di cui sopra l’interessato elimini le cause della contestazione, può riprendere le sue funzioni. In caso negativo, il Presidente dell’organo dichiara la decadenza dell’interessato con provvedimento motivato.
3. Nel caso che le gravi inadempienze o violazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo siano commesse da parte di un Presidente di multidistretto o di un Governatore, la procedura per la decadenza è deliberata con le stesse modalità di cui a commi precedenti, dal Consiglio Centrale.
Articolo 26 - Sistema di garanzie e procedure [indice]
1. Procedure
1.1 I ricorsi ai Collegi Arbitrali vanno inviati al collegio di competenza, e comunicati alla parte contro interessata, entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento o del comportamento contro il quale si vuole ricorrere. I Collegi Arbitrali dei club o distrettuali decidono entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e comunicano la decisione nel testo integrale agli interessati entro i successivi venti giorni. Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
decide inappellabilmente entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso e la decisione viene comunicata agli interessati entro trenta giorni dall’adozione.
1.2. Il decorso dei termini per le decisioni dei Collegi può essere interrotto una sola volta per effetto della richiesta scritta di chiarimenti o di documenti inviata dal Collegio deliberante alla parte interessata.
2. Ricorsi del socio
2.1 Ricorsi del socio contro i provvedimenti disciplinari
2.1.1 Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo del club, il socio ha facoltà di ricorrere, con l’osservanza delle procedure di cui al comma primo, in prima istanza al Collegio Arbitrale del club, in seconda istanza, al Collegio arbitrale distrettuale e in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I., contro le decisioni che gli fossero sfavorevoli.
2.2 Ricorsi del socio contro le deliberazioni assembleari del proprio club
2.2.1 Contro le deliberazioni delle assemblee del proprio club viziate da violazioni statutarie o regolamentari, il socio ha facoltà di proporre ricorso in prima istanza al Collegio Arbitrale distrettuale e in seconda istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria.
2.2.2 Il Consiglio direttivo del club ha analoga facoltà di ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1, in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I., contro la decisione che gli fosse sfavorevole.
2.3 Ricorsi del socio contro comportamenti di altri soci lesivi dei principi associativi
2.3.1 Contro il socio o i soci che avessero contravvenuto, con il loro comportamento, ai principi richiamati nell’art.34 dello statuto, il socio offeso ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1, in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza al Collegio Arbitrale distrettuale e, in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
2.3.2 La controparte ha analoga facoltà di ricorso, con l’osservanza della procedura di cui al punto 1, in prima istanza al Collegio Arbitrale distrettuale, e in seconda istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria, contro le decisioni che gli fossero sfavorevoli.
3. Ricorsi del club contro i provvedimenti disciplinari
3.1 Contro i provvedimenti adottati dal Governatore ai sensi dell’art.6 del presente regolamento il Consiglio direttivo del club ha facoltà di ricorrere con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1, in prima istanza al Collegio Arbitrale distrettuale e, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
3.2 Contro il provvedimento adottato dal Presidente Internazionale ai sensi dell’art.6 del presente regolamento il Consiglio direttivo del club ha facoltà di ricorrere, con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1, in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
3.3 In presenza di uno dei provvedimenti di cui sopra, ancorché impugnato, il club è escluso dal voto nelle assemblee distrettuali e generali sino alla decisione definitva anche in caso di decisione favorevole; il club non ha diritto di recuperare il voto da cui era stato escluso.
4. Ricorsi dei club contro le deliberazioni distrettuali e generali
4.1.1 Contro le deliberazioni delle assemblee distrettuali viziate da violazione di norme statutarie o regolamentari, il Consiglio direttivo del club ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1, in prima istanza al Collegio Arbitrale distrettuale e, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
4.1.2 Il Governatore ha analoga facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui sopra, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria contro la decisione sfavorevole del Collegio Arbitrale distrettuale.
4.2.1 Contro le deliberazioni delle Assemblee Generali viziate da violazione di norme statutarie e regolamentari, il Consiglio direttivo del club ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui sopra, in unico grado al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
5. Ricorsi dei componenti degli Organi Centrali
Contro il provvedimento di cui all’art.25 del presente regolamento l’interessato ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui al punto 1 in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I.
Articolo 27 - Distretti del P.I. [indice]
1. Il Comitato di Presidenza delibera la costituzione dei distretti secondo gli ambiti territoriali e con le modalità di cui ad art.19.1 dello statuto.
2. Ove ne ricorrano le condizioni, il Comitato di Presidenza delibera la suddivisione del territorio di uno stesso Stato in più distretti, nonché la suddivisione o la revisione dell’area di un distretto, dopo aver assunto, in tal caso, il parere consultivo del Governatore e dei club interessati.
3. Il regolamento-tipo, cui debbono adeguarsi i Regolamenti dei distretti, è emanato dal Consiglio Centrale, ai sensi dell’art.13.2,lett.j) dello statuto, sentito il parere del Consiglio dei Governatori. I Distretti hanno facoltà di integrare il regolamento-tipo nell’esercizio della loro autonomia.
4. Il regolamento del distretto è approvato dall’assemblea distrettuale, con la presenza della metà più uno dei club e a maggioranza assoluta dei votanti. E’ reso esecutivo dal Comitato di Presidenza, verificata la coerenza con i principi del regolamento-tipo.
5. Le deliberazioni di adeguamento o di modifica sono rese esecutive dal Comitato di Presidenza, non appena verificata la loro coerenza con i principi del regolamento-tipo.
Articolo 28 - Governatori dei Distretti [indice]
1. Il Governatore del distretto esercita le funzioni stabilite dall’art.20 dello statuto, assicurando il coordinamento programmatico ed operativo tra i club dell’ambito territoriale di sua competenza, nonché tra essi ed il Consiglio Centrale, il Comitato di Presidenza, il Presidente Internazionale, il Presidente del multidistretto, le Commissioni Centrali e la Segreteria Generale.
2. Il Governatore rappresenta il P.I. nel territorio del distretto secondo quanto disposto nell’art.20.2 dello statuto, ferme restando le prerogative del Presidente Internazionale, dei Consiglieri Centrali, del Presidente del multidistretto, dei Delegati di cui ad art.15.2,lett.j) dello statuto e del Segretario Generale, nonché quelle dei rappresentanti dei club.
3. Almeno sessanta giorni prima dell’assemblea elettiva, il Governatore uscente invita i club del distretto a formulare, entro venti giorni, proposte di candidature accompagnate dai rispettivi curricula. Le proposte vanno inviate al Governatore e, per conoscenza, alla Segreteria Generale del P.I. Il Governatore allega alla lettera di convocazione dell’assemblea elettiva l’elenco dei candidati con i relativi curricula.
4. I candidati alla carica di Governatore debbono possedere i requisiti di cui all’art.14.2 del presente regolamento e dal regolamento-tipo del distretto e vengono presentati all’inizio dell’assemblea distrettuale elettiva.
5. Nel caso di mancanza di candidature, il Governatore invita nuovamente i club a presentare le proposte nel rispetto dei termini stabiliti nel punto 3 del presente articolo.
6. Il mandato del Governatore inizia il 1° marzo del primo anno del quadriennio. L’elezione del Governatore deve avvenire in assemblea distrettuale da tenersi nei primi sessanta giorni del primo anno di durata del suo mandato anche in assenza di candidature. Ad essa partecipano con diritto di voto i Presidenti dei club del distretto, o loro delegati, in regola col versamento delle quote di affiliazione al P.I. certificato dalla Segreteria Generale ed in regola altresì col versamento delle quote distrettuali, eventualmente deliberate dall’assemblea distrettuale, certificate dal Governatore.
7. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è proclamato Governatore del distretto. A parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato avente la maggior anzianità di iscrizione al P.I.
8. Nell’ambito delle sue funzioni il Governatore:
a) può nominare suoi delegati, in numero proporzionale alle dimensioni territoriali ed al numero dei club del distretto, designando tra essi un solo Vice Governatore, il quale è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, il segretario del distretto ed il tesoriere;
b) può avvalersi della collaborazione o della consulenza di panathleti del distretto per studi, iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sportivo, culturale e sociale;
c) può istituire commissioni o gruppi di lavoro sui temi proposti dal P.I. o su specifici argomenti relativi all’attività programmatica ed organizzativa o alle iniziative culturali del distretto;
d) richiede relazioni informative ai club e trasmette alla Segreteria Generale del P.I. la relazione, il rendiconto e il rapporto semestrale, di cui ad art.20.2,lett.g) dello statuto, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
e) verifica le condizioni per la costituzione di nuovi club, esprime il suo parere motivato alla Presidenza Internazionale ed assicura i successivi adempimenti;
f) in casi di gravi inadempimenti, da parte dei club, agli obblighi dello statuto e del regolamento, previe formali sollecitazioni e diffide, provvede all''''''''adozione dei provvedimenti previsti dall’art.6.1 del presente regolamento;
g) organizza seminari per i presidenti, segretari e tesorieri del proprio distretto, con l’assistenza tecnica del Segretario Generale;
9. Il regolamento-tipo dei distretti può prevedere la costituzione di altri Organi distrettuali.
10. Il Consiglio Centrale del P.I. delibera, secondo le previsioni di bilancio, l’assegnazione a ciascun Governatore di un contributo annuo, parametrato, percentualmente, alle singole situazioni distrettuali.
11. Le assemblee distrettuali possono deliberare l’assegnazione al Governatore di una quota annua a carico di ciascun club del distretto, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza sociale.
Articolo 29 - Assemblee e Congressi Distrettuali [indice]
1. L’assemblea ordinaria non elettiva del distretto è indetta e convocata dal Governatore, previo accordo con la Segreteria Generale, nel primo trimestre di ciascun anno, con avviso spedito almeno venti giorni prima, contenente l’ordine del giorno, nonché le relazioni e i documenti di cui ai punti iscritti all''''''''ordine del giorno, preferibilmente in località sede di uno dei club del distretto. Essa è presieduta dal Governatore o, se impedito, da un suo componente da eleggersi in apertura dei lavori per alzata di mano a maggioranza semplice, al quale compete anche la nomina della commissione per la verifica dei poteri, composta di tre membri, per il controllo della legittimazione dei votanti, della validità delle deleghe e l’ammissione alle votazioni.
2. L’assemblea per l’elezione del Governatore e dei componenti degli eventuali altri organi distrettuali è indetta e convocata dal Governatore con le stesse modalità di cui al punto 1, nel primo bimestre del primo anno del quadriennio. In tal caso, se il Governatore uscente è candidato, l’assemblea dev’essere presieduta da un suo componente non candidato, da eleggersi in apertura dei lavori per alzata di mano e a maggioranza semplice.
3. In apertura dei lavori l’assemblea elegge, per alzata di mano e a maggioranza semplice:
a) un Vicepresidente ed un Segretario;
b) la commissione di scrutinio, composta di tre membri, per il controllo della validità dei voti e dei risultati elettorali.
4. L’assemblea straordinaria è indetta e convocata dal Governatore, con le modalità di cui al punto 1, con avviso spedito almeno trenta giorni prima, su temi e problemi urgenti, relativi all’attività del distretto, oppure a seguito di motivata richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei club del distretto aventi diritto al voto. E’ indetta dal Comitato di Presidenza, e convocata dal Presidente Internazionale nei casi previsti dall’art.22.3 dello statuto del P.I..
5. Per la validità dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei club del distretto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei club presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. L’Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica del regolamento distrettuale, si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei club aventi diritto al voto.
6. Ciascun club del distretto ha diritto di voto ed è rappresentato dal Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il club è rappresentato da un componente del Consiglio direttivo, designato dal Consiglio stesso.
L’eventuale facoltà di delega ad altro club deve essere inserita nei singoli regolamenti distrettuali ed approvata con una maggioranza di almeno i 2/3 dei club aventi diritto al voto.
7. Partecipa di diritto all’assemblea distrettuale il Presidente Internazionale, o, in caso di impedimento un suo delegato.
Possono inoltre partecipare all’assemblea, con diritto di intervento, i Dirigenti Centrali, i Componenti dei Collegi di Controllo Amministrativo Contabile ed Arbitrale, nonché i Segretari dei club del distretto.
8. Il congresso distrettuale, presieduto dal Governatore, è convocato in località proposta da uno dei club del distretto, possibilmente in ogni biennio, e comunque almeno una volta nel quadriennio, su temi di interesse sportivo, sociale e culturale, con particolare riferimento alla realtà del territorio.
9. Al congresso possono partecipare tutti i panathleti del distretto.
10. Il Governatore cura la trasmissione dei verbali delle assemblee e degli atti dei congressi alla Segreteria Generale per l’inoltro al Consiglio Centrale.
Articolo 30 - Multidistretto [indice]
1. Entro sessanta giorni dal rinnovo delle cariche dei Governatori, il Presidente Internazionale indice e convoca la seduta costitutiva dei multidistretto previsto dall’art.24 dello statuto del P.I..
2. La seduta costitutiva è presieduta dal Presidente Internazionale, o da un suo delegato, assistito dal Segretario Generale.
3. Il multidistretto elegge un presidente, scelto tra le personalità del suo territorio, che rivesta la qualifica di Dirigente del P.I. La nomina del presidente é sottoposta a ratifica del Consiglio Centrale.
4. Il Consiglio direttivo del multidistretto approva il regolamento, improntato al regolamento-tipo emanato dal Consiglio Centrale. Il regolamento e le sue eventuali variazioni sono resi esecutivi dal Comitato di Presidenza verificata la loro coerenza con il regolamento-tipo.
Articolo 31 - Delegati del P.I. [indice]
1. Quando una zona non è ancora organizzata in distretto, le competenze e le prerogative dei Governatori distrettuali sono assunte, ove compatibili e per una durata pari a quella del mandato del Governatore, dai Delegati di zona nominati dal Consiglio Centrale ai sensi dell’art.21 dello statuto del P.I.
2. Quando i delegati di zona constatano il verificarsi delle condizioni per l’istituzione del distretto nel territorio di loro competenza, ne riferiscono senza indugio al Presidente Internazionale, tramite la Segreteria Generale, per l’avvio delle procedure previste nell’art.27 del presente regolamento.
Articolo 32 - Segretario Generale [indice]
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Centrale, su proposta del Presidente Internazionale, ed esercita le funzioni di cui all’art.29 dello statuto.
2. Il Segretario Generale, oltre ai compiti previsti dall’art.29 dello statuto, a) sovrintende, secondo le direttive del Presidente Internazionale, all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici della Segreteria Generale e di eventuali uffici amministrativi periferici;
b) assiste il Presidente in tutti gli adempimenti statutari, e nell’adozione dei provvedimenti di cui ad art.15.2,lett.f) dello statuto;
c) assiste il Presidente o il rappresentante del Consiglio Centrale anche nelle assemblee dei distretti e dei club ai quali essi partecipano;
d) assicura la regolarità delle annotazioni, delle comunicazioni, dei provvedimenti, iniziative, istanze e richieste dei club e dei distretti e cura i relativi adempimenti di competenza del P.I.;
e) verifica la regolarità degli adempimenti statutari, amministrativi e regolamentari dei club e dei distretti, al fine di proporre agli Organi Centrali i conseguenti provvedimenti;
f) assiste tecnicamente i Governatori nella preparazione dei seminari distrettuali.
Articolo 33 - Tesoriere del P.I. [indice]
1. Il Tesoriere del P.I. è nominato dal Consiglio Centrale, su proposta del Presidente Internazionale, per il quadriennio di sua competenza, ed esercita le funzioni di cui ad art.30 dello statuto.
2. Il Consiglio Centrale, sentito il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile, può adottare norme procedurali interne per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Tesoriere.
Articolo 34 - Organo ufficiale del P.I. [indice]
1. La Rivista è l’organo ufficiale del P.I. La sua testata "Panathlon International" non può essere alienata se non con deliberazione dell’assemblea generale e con lo stesso quorum previsto dall’art.10.7 dello statuto. La stessa procedura dev’essere adottata per la cessazione delle pubblicazioni.
2. Il Consiglio Centrale è l’organo istituzionalmente competente a determinare gli indirizzi e gli obiettivi dei contenuti della Rivista in rapporto alle finalità del P.I. sentito il parere della Commissione Culturale.
3. Il Presidente Internazionale in carica è legale rappresentante e Direttore editoriale della Rivista.
4. Il Consiglio Centrale nomina il Direttore responsabile della Rivista scegliendolo tra giornalisti (anche in quiescenza) possibilmente panathleti.
5. Il Presidente Internazionale nella sua qualità di Direttore editoriale, definisce la pianta organica redazionale sentito il Direttore responsabile, secondo le previsioni di bilancio deliberate dal Consiglio Centrale.
6. Il Presidente Internazionale, nella sua qualità di Direttore editoriale, ed il Consiglio Centrale definiscono la composizione della pianta organica degli uffici amministrativi riguardanti il funzionamento della Rivista, secondo le modalità previste per il personale della Segreteria Generale.
Articolo 35 - Categorie Sportive [indice]
1. L’ "allegato" al presente regolamento, contenente l’elenco delle categorie sportive dei soci, ne è parte integrante.
L’elenco delle categorie è aggiornato con provvedimento del C.C. con l’eventuale inserimento dei nuovi sport riconosciuti dal C.I.O. e dall’A.G.F.I.S. Per le sottocategorie, è sufficiente il riconoscimento dei Comitati Olimpici Nazionali.
Articolo 36 - Lingua [indice]
1. Il presente regolamento è redatto in lingua italiana. In caso di divergenza col testo tradotto in altre lingue fa fede il testo in lingua italiana.
Articolo 37 - Entrata in vigore delle deliberazioni [indice]
1. Le deliberazioni del Consiglio Centrale e quelle del Comitato di Presidenza vengono inviate immediatamente dalla Segreteria Generale ai partecipanti alle rispettive riunioni. Se entro il termine di 15 giorni dalla ricezione non pervengono presso la Segreteria Generale richieste scritte di rettifica o emendamento, le deliberazioni divengono definitive ed esecutive il giorno successivo. In caso di richieste di rettifica o emendamento, l’organo competente (Consiglio Centrale o Comitato di Presidenza) se ritiene fondata la richiesta provvede alla rettifica o emendamento, 14 inviando nuovamente il testo rettificato o emendato a tutti i partecipanti. La delibera diviene esecutiva e definitiva decorsi 15 giorni dall’invio senza che siano pervenute nuove richieste di rettifica o emendamento. Nel caso pervengano per la seconda volta tali richieste, su di esse decide insindacabilmente e definitivamente il Presidente Internazionale. Il testo definitivo delle deliberazioni viene comunicato agli interessati dalla Segreteria Generale.
2. Le deliberazioni adottate dalle assemblee e dagli organi del P.I., nonché quelle delle assemblee e degli organi dei club e dei distretti, entrano in vigore il giorno successivo alla loro adozione, salvo che lo statuto o il regolamento dispongano diversamente.
Articolo 38 - Entrata in vigore del Regolamento [indice]
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
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